contiene chiarimenti vari per le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All.VII del D.Lgs 81/08 tra cui :

  • per richiesta di verifica periodica successive alla prima per più attrezzature di lavoro con termini di scadenza diversi, per semplificare le modalità si richiesta il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica (p.es. indicando "la data effettiva di richiesta deve intendersi riferita a 30 giorni prima della data di scadenza") indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad essa successiva. I termini dei 30 giorni saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa. L'ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l'impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica, direttamente o mediante l'intervento del Soggetto Abilitato indicato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica. Resta la possibilità per il richiedente di indicare espressamente una singola attrezzatura di lavoro.
  • Il periodo di inattività delle attrezzature di lavoro non interrompe la scadenza e la periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'All. VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. . Pertanto se i termini di scadenza vengono superati nel momento in cui si riattiva l'attività delle attrezzature si dovrà richiedere la verifica periodica prima dell'utilizzo.
  • nel caso di spostamento dell'attrezzatura sottoposta a verifica mentre si è in attesa di verifica è cura del datore di lavoro (proprietario o responsabile dell'attrezzatura) comunicare lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrato la verifica e inviare una nuova richiesta al soggetto competente del territorio ove si andrà a utilizzare l'attrezzatura.

Vengono inoltre chiariti altri punti riguardanti il raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche e chiarimenti sui ponti sollevatori di veicoli, che non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette ai suddetti obblighi perché non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai carrelli commissionatori alle attrezzature di lavoro noleggiate e ad altre tipologie di attrezzature. Per maggiori dettagli si rimanda ad una lettura della Circolare.

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